L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
L’assegno ordinario di invalidità decorre, generalmente, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori:
– dipendenti;
– autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);
– iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti alla Gestione separata.
Tabella per l’individuazione delle patologie causate dalla professione